Iniziativa per la
protezione delle frontiere

Iniziativa

L'obiettivo dell'iniziativa popolare federale «Fermare gli abusi nell’asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)»

  • Fermare il caos dell’asilo!
  • Fermare gli abusi in materia d’asilo!
  • Combattere la migrazione illegale!
  • Respingere la ciminalità legata all’asilo!

 

L’iniziativa come intende raggiungere i suoi obiettivi?

  • Nessun diritto all’asilo per i migranti illegali che arrivano in Svizzera attraverso Paesi terzi sicuri (come Italia, Austria o Francia) con bande di trafficanti.
  • Un numero massimo di 5’000 veri rifugiati all’anno, invece di centinaia di migliaia di richiedenti l’asilo che spesso soggiornano qui illegalmente.
  • Le persone la cui domanda di asilo è stata respinta non hanno più il diritto di rimanere in Svizzera. Ciò riguarda soprattutto i giovani provenienti da Africa, Afghanistan, Iraq, Siria, Turchia e Balcani.
  • Controlli alle frontiere nazionali della Svizzera per fermare l’immigrazione clandestina.

 

Cosa altro regola l’iniziativa?

  • I comuni e i cantoni non possono tollerare gli immigrati clandestini e devono segnalarli alla Confederazione non appena si accorgono della loro presenza.
  • Gli immigrati clandestini devono lasciare la Svizzera entro 90 giorni.
  • Gli immigrati clandestini non devono avere accesso al sistema di sicurezza sociale svizzero.
  • Una volta accettata l’iniziativa, le ammissioni temporanee non saranno più concesse e non saranno emesse nuove carte d’identità per le persone ammesse temporaneamente.

 

Perché queste questioni sono importanti?

  • Il sistema di asilo svizzero ci sta sfuggendo di mano! Solo nel 2023 il sistema di asilo è costato 3,5 miliardi di franchi. Per una famiglia di 4 persone, si tratta di circa 1’600 franchi di tasse all’anno. Da aggiungere, ci sono i costi dei cantoni e dei comuni.
  • Il governo ha perso il controllo! Oggi ci sono più di 200’000 persone nel sistema di asilo. Una volta che una persona è qui, ci rimane. Quasi nessun richiedente asilo non autorizzato viene espulso.
  • La migrazione attraverso l’asilo cresce senza sosta! Ogni anno, circa 30’000 persone arrivano in Svizzera come richiedenti asilo. Spesso vengono introdotte nel Paese da bande di trafficanti. Nella maggior parte dei casi, entrano attraverso Paesi terzi sicuri.
  • I richiedenti asilo e gli immigrati clandestini sono in cima alle statistiche sulla criminalità. Delinquono molto di più, in media, rispetto alla popolazione svizzera. La percentuale di richiedenti l’asilo criminali è aumentata rapidamente negli ultimi anni.

Testo dell'iniziativa:

Iniziativa popolare federale «Fermare gli abusi nell’asilo! (Iniziativa per la protezione delle frontiere)»

La Costituzione federale[1] è modificata come segue:

Art. 57a           Protezione delle frontiere nazionali

1 I valichi di frontiera svizzeri sono presidiati e le frontiere nazionali svizzere sono sorvegliate. Le persone che entrano in Svizzera sono controllate sistematicamente. I controlli delle persone al passaggio del confine possono essere effettuati fisicamente o elettronicamente. Per gli Svizzeri, per i cittadini esteri in possesso di un titolo di soggiorno svizzero valido della durata di almeno un anno e per i frontalieri che attraversano regolarmente le frontiere nazionali vanno previste procedure semplificate.

2 Il legislatore può prevedere che determinati gruppi di persone siano tenuti a notificare l’entrata in Svizzera, in particolare i cittadini originari di Stati con un numero elevato di cittadini che soggiornano illegalmente in Svizzera. A tale scopo la Confederazione e i Cantoni registrano il numero di persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera e la loro origine.

3 L’entrata in Svizzera è negata alle persone prive di titolo di soggiorno valido o di un altro permesso di entrata.

4 L’entrata in Svizzera e l’asilo sono negati alle persone che entrano in Svizzera da uno Stato terzo sicuro allo scopo di presentare una domanda di asilo. L’ammissione provvisoria è esclusa. Tale disposizione non si applica ai cittadini degli Stati limitrofi.

5 Per le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro etnia, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per le loro opinioni politiche o che hanno un fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi, il Consiglio federale può stabilire un contingente di concessione d’asilo annuale ai sensi dell’articolo 121a capoverso 2, pari al massimo a 5000 persone.

6 Non appena hanno notizia di persone che soggiornano in Svizzera senza titolo di soggiorno valido o senza un altro permesso d’entrata, le autorità e gli enti di diritto pubblico della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni le notificano immediatamente alla Confederazione. In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione assicura che le persone che entrano o soggiornano illegalmente in Svizzera lascino il Paese entro 90 giorni al massimo. Scaduto tale termine, è esclusa l’affiliazione a un’assicurazione sociale svizzera, in particolare all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, o all’assicurazione invalidità, e a un’assicurazione malattie; sono fatte salve le convenzioni internazionali di sicurezza sociale.

7 Scaduto il termine di cui al capoverso 6, i contratti di lavoro tra i datori di lavoro e le persone prive di titolo di soggiorno valido sono nulli e in particolare non conferiscono il diritto a percepire un salario o qualsiasi altro tipo di indennità; la legge sanziona penalmente le infrazioni.

Art. 197 n. 17[2]

17.Disposizione transitoria dell’art. 57a (Protezione delle frontiere nazionali)

1 Dopo l’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni, non viene più concessa l’ammissione provvisoria e non vengono rilasciati nuovi permessi per persone ammesse provvisoriamente.

2 Se ritiene che l’articolo 57a sia incompatibile con un accordo internazionale, il Consiglio federale rinegozia le relative disposizioni dell’accordo. Se ciò non avviene entro 18 mesi dall’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni, la Svizzera denuncia l’accordo non appena possibile.

3 Fino all’entrata in vigore delle necessarie disposizioni legislative, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le relative disposizioni d’esecuzione entro due anni dall’accettazione dell’articolo 57a da parte del Popolo e dei Cantoni. Del rimanente l’articolo 57a è direttamente applicabile a partire dalla sua accettazione da parte del Popolo e dei Cantoni.

[1] RS 101

[2] Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.